Novità in materia di lavoro introdotte dal decreto “dignità” n. 87/2018

MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO N. 87/2018 (in vigore dal 14/07/2018)

Modifiche alla disciplina sui rapporti di lavoro a tempo determinato

 

Il Decreto n. 87/2018 in vigore dal 14/07/2018 è intervenuto a modificare l’attuale normativa in materia di contratti di lavoro a tempo determinato andando a modificarne i limiti massimi di durata, ad incrementarne il costo ed a ricondurne l’utilizzo solo in sussistenza di determinate motivazioni previste dalla legge.

  • DURATA: : La durata massima di uno o più rapporti a tempo determinato con un medesimo soggetto passa dagli attuali 36 mesi a complessivi 24 mesi, considerando tra questi anche eventuali periodi lavorati in somministrazione a tempo determinato. I primi 12 mesi di contratto a termine potranno essere attivati in modo “Libero” ovvero senza la necessità di apporre motivazione. Oltre tale limite è possibile solo in presenza di una causale che il datore di lavoro dovrà opportunamente indicare, eventualmente dimostrare e che di seguito andiamo ad elencare: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di  altri lavoratori;                                                                                                                                                b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria
  • PROROGHE: dal 14/07/2018 un contratto a tempo determinato potrà essere prorogato per un massimo di 4 volte a differenza delle 5 proroghe consentite dalla precedente normativa. Il contratto potrà essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi di durata, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui al punto precedente.
  • RINNOVO: Il rinnovo di un contratto a tempo determinato, inteso come l’avviamento di un nuovo contratto a tempo determinato per un soggetto già assunto in passato con un rapporto a termine, potrà avvenire solo a fronte della sussistenza delle causali di legge di cui al punto 1, anche se di durata complessiva inferiore ai 12 mesi. Restano validi i tempi di stacco obbligatorio tra un contratto a tempo determinato ed un altro, pari a 10 giorni nel caso in cui il contratto iniziale fosse inferiore ai 6 mesi oppure 20 giorni qualora il contratto inziale fosse superiore a tale durata.
  • COSTO: Il contributo aggiuntivo da versare all’INPS pari all’1,4% dovuto in caso di assunzioni a tempo determinato è incrementato 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.Restano validi gli attuali limiti di contingentamento dei contratti a tempo determinato, ovvero un impresa potrà attivare al massimo un numero di rapporto di lavoro a tempo determinato pari al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al primo gennaio di ciascun anno, oppure, se diversi, in base ai limiti previsti dal contratto nazionale di lavoro applicato dall’impresa

Modifiche alla disciplina dei rapporti di lavoro in somministrazione  

 

Dal 14/07/2018, anche per l’attivazione di rapporti di lavoro in somministrazione a tempo determinato occorrerà applicare le stesse regola previste per l’assunzione diretta a tempo determinato riportate al paragrafo precedente.

Aumento indennità per licenziamento illegittimo

 

Un’altra novità importante del nuovo decreto è l’aumento del 50% delle penali risarcitorie dovute ai lavoratori illegittimamente licenziati ai sensi del d.lgs. 23/2015 (jobs act) dalle imprese con più di 15 dipendenti. L’indennità risarcitoria, prima prevista tra le 4 e le 24 mensilità di retribuzioni passa alla misura tra le 6 e le 36 mensilità.

Aumenta invece da 2 – 6 mensilità a 3 – 6 mensilità l’indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo per imprese con meno di 15 lavoratori

Modifiche per le società sportive dilettantistiche

 

Il decreto dignità cancella l’istituto della Società Sportiva Dilettantistica lucrativa (Ssdl) e l’intero pacchetto sport che era stato introdotto dalla legge di bilancio 2018, ad eccezione dell’aumento dei compensi per collaborazione sportiva da 7.500 € a 10.000 € annui che resta confermato.

nota: nella fase di conversione del presente decreto in legge le novità introdotte e riportate in questa circolare potrebbero subire variazioni o modifiche.

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