Dichiarato Illegittimo il criterio di determinazione delle indennità di licenziamento

Con la sentenza del 26 settembre 2018 la corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1 del Decreto legislativo n. 23/2015 relativo al contratto a tempo indeterminato tutele crescenti nella parte in cui vengono determinate in modo rigido le indennità spettanti al lavoratore illecitamente licenziato.

Il sopracitato articolo del jobs act prevede , in caso di licenziamenti illegittimi , un indennità risarcitoria al lavoratore correlata all’anzianità di servizio , pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità con un minimo di 4 e massimo di 24 mensilità , mentre per le imprese con meno di 15 dipendenti l’indennità è di una mensilità per ogni anno di anzianità con un minimo di 2 ed un massimo di 6. Le indennità risarcitorie sono successivamente state modificate con l’introduzione del decreto dignità il quale ne ha determinato l’aumento , divenendo per le imprese con più di 15 dipendenti minimo 6 e massimo 36 mensilità , per le imprese con meno di 15 dipendenti minimo 3 e massimo 6 mensilità.

La consulta ha ritenuto che la previsione di un’indennità̀ crescente in ragione della sola anzianità̀ di servizio del lavoratore fosse contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.

A questo punto occorrerà attendere il deposito della sentenza e la pubblicazione delle motivazioni della consulta per capire come dovranno essere determinate le indennità risarcitorie in caso di licenziamento illegittimo , ma presumibilmente si ritornerà alla decisione del giudice che valuterà distintamente e discrezionalmente caso per caso.

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