Sono da includere nella base imponibile Irap, i contributi erogati dalle Regioni alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale, anche se non assoggettati alla imposte sui redditi (Corte di cassazione – ordinanza n. 29192/2019).
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che si espressa sull’imponibilità ai fini Irap dei contributi regionali percepiti dalle aziende di trasporti urbani.
A tal riguardo, i giudici della Corte hanno chiarito che, ai fini Irap, devono essere inclusi nel calcolo della base imponibile tutti i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, sebbene non assoggettati alle imposte sui redditi
Sono invece da escludere dal calcolo della base imponibile Irap, i contributi per i quali l’esclusione dalla base imponibile sia prevista dalle relative leggi istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale o rispetto ai quali la legge istitutiva preveda espressamente la specifica correlazione a determinati componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini IRAP.